Abbac News

4 articoli nella categoria Abbac News

Ràreca Aps 30/04/2022 0

Sentenza europea: comunicazione dai portali di prenotazione

Un precedente che fa chiarezza rispetto all’attuale situazione e che va in direzione di quanto indicato a più riprese dalla nostra associazione nazionale di categoria Abbac. C’è ora attesa per il pronunciamento del Consiglio di Stato a seguito del ricorso Airbnb. “Con le associazioni dei consumatori avevamo posto la questione a più livelli sinanche alla Corte Europea – ha dichiarato il presidente Agostino Ingenito – Ora ci si avvia a fare chiarezza sul ruolo dei portali e i doveri fiscali e nel rapporto tra host e viaggiatori. Un’inchiesta svedese due mesi fa aveva già costretto Airbnb a comunicare alle autorità fiscali dello stato nord europeo che aveva riscontrato come negli ultimi anni  vi fosse registrato un ampio tasso di evasione sui redditi da locazione. Oltre a introdurre il ravvedimento dal 2012 e una esenzione dalle tasse in Svezia fino a un reddito di 40mila corone svedesi (circa 3.900 euro), sono stati rafforzati i controlli sui portali turistici. Nell’ambito di questi controlli, è emerso che molti svedesi non hanno dichiarato i loro redditi Airbnb, ed in particolare la quota pagata attraverso le carte di debito prepagate Payoneer, modalità di pagamento Airbnb ammessa anche per gli host italiani da alcuni anni. La società Payoneer con sede legale a Gilbiterra è stata colloborativa ed ha fornito i dati su tutte le transazioni che erano avvenute con Airbnb. Un precedente che fa tremare in Italia per un’azione simile che è già difatti partita con l’Agenzia delle Entrate che ha emesso i primi accertamenti su gli host che hanno presentato dall’anno d’imposta 2015 delle dichiarazioni incomplete o che non le hanno presentate del tutto. Va ricordato che in caso di omessa o parziale comunicazione fiscale al posto delle sanzioni ordinarie al 30%, si applicano le sanzioni speciali per le dichiarazioni omesse, che vanno dal 120% al 240% delle imposte dovute, e quelle per dichiarazioni infedeli – cioè presentate ma senza dichiarare tutti i redditi – che sono dal 90% al 180% delle imposte dovute. Abbac ha istituito uno sportello per la verifica documentale per le locazioni brevi e per il ravvedimento operoso per chi ha omesso e non versato le cedolari o le  tassazioni previste. I fatti. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha pronunciato oggi un’interessante sentenza in materia di locazioni brevi. Il caso riguarda la legge belga che obbliga gli intermediari, inclusi i portali di prenotazione, a comunicare all’amministrazione finanziaria i dati degli host e i loro recapiti nonché il numero di pernottamenti e le unità abitative gestite nell’anno precedente al fine di identificare i soggetti debitori di un’imposta regionale sugli esercizi ricettivi turistici e i loro redditi imponibili. A giudizio della Corte, la norma belga ricade nel settore tributario e deve di conseguenza essere considerata esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva sul commercio elettronico, come invece aveva chiesto Airbnb. I portali saranno quindi tenuti a comunicare i dati richiesti dall’amministrazione. La Corte tornerà presto a occuparsi della materia. Oggi a Lussemburgo si svolgerà l’udienza dibattimentale sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato italiano nell’ambito della causa sul decreto-legge n. 50 del 2017, ai sensi del quale i portali devono operare una ritenuta del 21% sull’ammontare dei corrispettivi riscossi per conto delle locazioni brevi non imprenditoriali e devono trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi tramite i portali stessi. Secondo le stime elaborate dal Centro studi  che monitora costantemente il mercato online con la collaborazione di tre enti indipendenti (le italiane Incipit Consulting srl e EasyConsulting srl e la statunitense Inside Airbnb), nei cinque anni di mancata applicazione della norma, Airbnb ha omesso di versare imposte per oltre 750 milioni di euro.  
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Ràreca Aps 21/04/2022 0

Locazioni brevi: nuova disciplina fiscale

La nuova disciplina delle locazioni brevi che configurano attività di impresa se riferite a più di quattro appartamenti esordisce nel modello Redditi 2022 PF; la novità normativa è stata prevista dalla legge di Bilancio 2021. L’articolo 1, comma 595 della legge 178/2020 indica: «Il regime fiscale delle locazioni brevi (…) con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l’attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del Codice civile (…)». Dal momento che alcuni contribuenti che si sono attivati velocemente, in molti casi saranno i professionisti a controllare in sede di predisposizione del modello dichiarativo, se ricorrono – in funzione dell’effettivo utilizzo degli immobili – le condizioni per l’inquadramento di attività di impresa e le eventuali strade da proporre ai clienti per la regolarizzazione della posizione. La normativa prevede la decorrenza della novità a partire dal 1° gennaio 2021. Con la Legge n. 178/2020, Legge di bilancio 2021, il legislatore ha messo fine alla discussione in merito al profilo di imprenditorialità delle locazioni brevi. Infatti, tale norma ha individuato un requisito oggettivo in presenza del quale l’attività di locazione si considera svolta in forma imprenditoriale. Tale novità è stata recepita sia dal 730/2022 sia dal modello Redditi 2022. Modelli dichiarativi riferiti al periodo d’imposta 2021. Anno a partire dal quale valgono le regole fissate dalla Legge di bilancio 2021. Le locazioni brevi sono disciplinate dall’art. 4, D.L. n. 50/2017. Nello specifico, tale articolo ammette la tassazione con la cedolare secca anche per le locazioni di durata non superiore a 30 giorni. Locazioni che possono essere caratterizzate anche dalla fornitura di servizi quali oltre alla messa a disposizione dell’immobile: la fornitura della biancheria, la pulizia dei locali, le utenze, wi-fi, aria condizionata. I contratti di locazione breve sono contratti di locazione di immobili ad uso abitativo: stipulati tra persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa; che hanno ad oggetto immobili abitativi situati in Italia o singole stanze; hanno durata non superiore a 30 giorni. Dunque, la locazione deve riguardare unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 – uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc. La Legge n. 178/2020, Legge di bilancio 2021, con effetto dal periodo d’imposta relativo al 2021, ha disposto che il regime delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. Dunque, la locazione breve in alcuni casi può essere considerata impresa. In tal modo, il legislatore a fissato a monte un paletto numerico. Superato il quale, le locazioni brevi si intendono concluse nell’esercizio di attività d’impresa. Con obbligo di partita iva e conseguente impossibilità di beneficiare della cedolare secca. Nella dichiarazione dei redditi che sia 730 2022 o modello Redditi, precompilata e non, il reddito derivante dalle locazioni brevi deve essere indicato: nel quadro B (RB per il modello Redditi), come reddito fondiario – se il soggetto che percepisce il canone è il proprietario dell’immobile o il titolare di altro diritto reale (esclusivamente se la locazione ha avuto luogo nel 2021 e, quindi, risulta indicato 2021 nel punto 4 “Anno” della CU); nel quadro D (quadro RL Redditi), come reddito diverso – se il soggetto che percepisce il corrispettivo è il sublocatore o il comodatario (nella CU è barrata la casella “Locatore non proprietario”). In tale ultimo caso, il reddito deve essere indicato se effettivamente percepito nell’anno oggetto di dichiarazione. Indipendentemente se poi la locazione è avvenuta nell’anno successivo. Le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021 sono state recepite anche dalle istruzioni al modello 730 2022 e modello Redditi. Si legge nelle istruzioni di compilazione del 730: dall’anno d’imposta 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, l’attività di locazione da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile in base al quale è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Pertanto, se nel corso del 2021 sono stati destinati a locazione breve più di 4 appartamenti, non può essere utilizzato il modello 730, ma va utilizzato il modello REDDITI PF. Quest’anno per la prima volta si possono inserire nella CU 2022 i riferimenti ai dati catastali degli immobili in locazione brevi. In particolare fino al 2021, nella Certificazione Unica, l’immobile oggetto di locazione breve era identificato con l’indirizzo dello stesso. Invece, nella sezione “Certificazione redditi – Locazioni brevi” della Certificazione Unica 2022, sono stati inseriti, nei punti da 14 a 18, gli spazi in cui indicare anche i dati catastali quali: sezione, foglio, particella, subalterno degli immobili. Le istruzioni proseguono però puntualizzando che l’indicazione di questi dati è facoltativa. Ricordiamo che la disciplina delle locazioni brevi è contenuta nell’articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che ha introdotto il relativo regime fiscale. Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. Si specifica che al comma 5 dell’art 4 è previsto che: · i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare; · nonché quelli che gestiscono portali telematici; · qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 4); · ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi; · operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario; · e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione ai sensi dell’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998.   Dal 2023 sarà in vigore l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’anno di locazione e dei dati catastali dell’appartamento affittato. A prevederlo è il provvedimento del 17 marzo 2022. L’obbligo riguarda anche i contratti di locazione breve sottoscritti con l’intervento di intermediari immobiliari o di coloro che gestiscono portali telematici. La comunicazione deve essere effettuata tramite i servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di stipula del contratto. Le regole da rispettare sono quelle stabilite dal provvedimento del 12 luglio 2017 e integrate dal recente documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate. Dal 2023 sarà obbligatoria la comunicazione all’Agenzia delle Entrate anche di due ulteriori elementi: · l’anno di locazione; · i dati catastali dell’appartamento affittato. L’obbligo interesserà anche i contratti di locazione sottoscritti con l’intervento di intermediari immobiliari o di coloro che gestiscono portali telematici. Nello specifico il riferimento è ai contratti di affitto non superiori a 30 giorni relativi a immobili a uso abitativo, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, anche se includono la fornitura di biancheria e la pulizia della casa. La definizione è contenuta nell’articolo 4 del DL numero 50 del 2017. A tali contratti sono equiparati i contratti di sublocazione e di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso. In questo caso devono essere stipulati da persone fisiche, direttamente o tramite intermediari immobiliari. La scadenza da tenere in considerazione è quella del 30 giugno dell’anno successivo alla data della stipula del contratto di affitto. Le regole da rispettare per le comunicazioni dei contratti di affitto breve sono stabilite dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017. Tale provvedimento è stato integrato da quanto previsto dal recente provvedimento dell’Amministrazione finanziaria. I nuovi obblighi relativi ai dati delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate riguardano anche le agenzie immobiliari e i gestori dei portali telematici, con lo scopo di mettere in contatto chi cerca un’abitazione per un breve periodo e chi intende affittarla. I soggetti che, in qualità di sostituti d’imposta, operano la ritenuta del 21 per cento sui canoni di locazione e i corrispettivi devono assolvere il nuovo obbligo mediante la certificazione unica. Gli altri soggetti, invece, devono effettuare la comunicazione attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 30 giugno dell’anno successivo alla firma del contratto. Le novità introdotte hanno un duplice scopo: · individuare con maggiore precisione le caratteristiche del contratto e il periodo di locazione; · identificare l’immobile in caso di più contratti relativi allo stesso proprietario. I dati catastali permettono le verifiche sull’unità immobiliare in base al catasto edilizio urbano e gli intestatari dell’abitazione. I dati che dovranno essere inseriti nella comunicazione sono i seguenti: · nome del locatore; · cognome del locatore; · codice fiscale del locatore; · durata del contratto; · indirizzo dell’immobile locato; · importo del corrispettivo lordo; · anno di riferimento; · dati catastali dell’immobile locato. Nel nuovo provvedimento viene previsto quanto di seguito riportato: per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata. Il provvedimento, infine, approva anche le nuove specifiche tecniche che sono operative dalle comunicazioni relative al 2021. Con provvedimento in data 17 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha disposto alcune modifiche in merito ai cosiddetti affitti brevi, che vanno a integrare quelle già stabilite nel provvedimento del 12 luglio 2017. Nello specifico, si fa riferimento a quei contratti di affitto che non superano i 30 giorni e che sono relativi a immobili ad uso abitativo, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, anche se includono la fornitura di biancheria e pulizia della casa. A questi, sono equiparati anche i contratti di sublocazione e concessione in godimento a terzi, a titolo oneroso, purché siano stipulati da persone fisiche, direttamente, o tramite intermediari immobiliari
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Ràreca Aps 01/04/2022 0

No alla srls per i b&b professionali della Campania

No alla srls per i b&b professionali della Campania, il Surap risponde ad un quesito dell’Abbac – Tipologia di imprese per la gestione imprenditoriale di un bed and breakfast ai sensi della normativa regionale 5/2001 e sue successive modifiche. L’Abbac aveva inviato un quesito allo Sportello Regionale delle Attività Produttive della Campania in relazione ad un  caso di una struttura ricettiva di bed and breakfast che aveva aperto una srls una società a responsabilità limitata semplificata per la conduzione di un b&b di tipo professionale. Il diniego del Suap comunale aveva motivato l’associazione a chiedere giusto parere al Suap che ha confermato che per la speciale tipologia ricettiva di bed and breakfast esercitata da un nucleo familiare è da escludersi la modalità di costituzione di una società mentre resta possibile la costituzione di una ditta individuale da parte di uno dei componenti del nucleo familiare. “E’ un chiarimento utile per quanti intendono intraprendere un’attività di bed and breakfast con partita iva, considerato che l’introduzione professionale è assai recente nella normativa regionale 5/2001 che aveva già ricevuto diverse modifiiche nel corso degli anni anche perciò che attiene il numero di posti letto, aumentati fino ad otto in un massimo di quattro camere, stando i requisiti urbanistici e per la prima colazione, a seguito sempre di una nostra sollecitazione che teneva conto dell’effettiva manipolazione di alimenti o se servita con prodotti confezionati e senza somministrazione – chiarisce il presidente Abbac Agostino Ingenito – Auspichiamo sempre maggiore sinergia con la Regione come sta già avvenendo in questo periodo con l’Assessorato al Turismo retto dall’Assessore Felice Casucci individuando però la necessità di lavorare ad un piano strategico del turismo, colpito duramente dalla crisi in corso oltre che avviare azioni di maggiore supporto per il contrasto dell’abusivismo ed esercizio improprio dell’attività che genera molte problematiche anche verso i consumatori spesso disorientati . Attendiamo in questo caso il Governo che con il Ministero al Turismo e l’Agenzia delle Entrate avvii quel registro nazionale con il codice univoco obbligatorio per tutte le tipologie ricettive, imponendo ai portali online di prenotazione di adeguarsi, respingendo chi non possiede un codice identificativo”
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Ràreca Aps 25/03/2022 0

Regione Campania dice NO al B&B nello stesso stabile di residenza

B&B in uno stesso stabile in cui si è residente. Lo scorso mese l’Abbac ha inviato un quesito alla Regione Campania – Sportello Unità Produttive in cui si chiedeva se un titolare di bed and breakfast ai sensi della normativa regionale 5/2001 e successive modifiche, potesse utilizzare tutti i vani disponibili (massimo 4 camere per 8 posti letto) in un appartamento di uno stabile in cui avesse avuto la residenza in altro appartamento e quindi evitare di avere una camera riservata al gestore in quanto residente o dimorante come disposto dalla normativa. La Regione con questa risposta tiene conto del quesito e conferma che non è possibile derogare dalla residenza o stabile dimora relativo a quanto prescritto dalla normativa. E’ possibile richiedere la risposta al quesito inviando una mail o info@abbac.it
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